Ritardo aereo

 

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In caso di ritardo prolungato, qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto:

  1. a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o
  2. b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o
  3. c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

  1. assistenza consistente in pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa e due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
  2. quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza precedentemente previsto, assistenza consistente in adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
  3. quando il ritardo è di almeno cinque ore, assistenza consistente nel rimborso del biglietto e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile.

 

Il ritardo all’arrivo superiore alle tre ore (in virtù di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del novembre 2009) determina il diritto in capo al passeggero alla compensazione pecuniaria, pari a:

a) 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;

b) 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;

c) 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).