Il Regolamento UE n. 2004/261/CE del 11/2/2004 disciplina i tempi e le modalità di comunicazione della cancellazione da parte delle compagnie aeree e i diritti dei passeggeri, ai quali spettano il rimborso del biglietto o la riprotezione su un altro volo e, a certe condizioni, un indennizzo forfettario [dovuto automaticamente ed in misura fissa] e/o il risarcimento dei danni subiti [da provare]
In particolare l’art. 5 del Regolamento UE recita:
- In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
- a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;
- b) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
- c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:
- i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure
- ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
- Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
- Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
La compensazione pecuniaria di cui alla lettera c) dell’art. 5 corrisponde ai sensi del successivo art. 7 a
- a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
- b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
- c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
N.B.
Punto 2 dell’art. 7
- Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell’articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
- a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o
- b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; o
- c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b)
l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.
Riassumendo
- La cancellazione del volo comporta sempre, comunque ed automaticamente un obbligo a carico della compagnia di RIMBORSO DEL BIGLIETTO o IMBARCO SU VOLO ALTERNATIVO (è riconosciuta la facoltà di scelta del passeggero).
- A ciò si aggiunge, a determinate condizioni, l’obbligo di corresponsione della COMPENSAZIONE PECUNIARIA, pari a:
- a) 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
- b) 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;
- c) 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
- A ciò si aggiunge l’OBBLIGO DI ASSISTENZA ex art. 9 (pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail)
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