I passeggeri hanno comunque diritto all’indennizzo
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sez. IX, sentenza 17/09/2015 n° C-257/14) ha stabilito che in caso di annullamento del volo per problemi tecnici il vettore aereo può essere esonerato dall’obbligo d’indennizzo solo se i problemi tecnici dipendono da “circostanze eccezionali” quali, in particolare, vizi occulti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli o danni causati da atti di sabotaggio o di terrorismo.
“Un problema tecnico che sia sorto improvvisamente, non sia imputabile a una carenza di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo, non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali”, sentenzia la Corte.
I giudici rilevano che “un guasto provocato dalla prematura difettosità di alcuni pezzo di un aeromobile costituisce certamente un evento inaspettato”, ma aggiungono che “tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività ed il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti”.
Resta, per la compagnia aerea, il diritto a rivalersi sul fornitore dei pezzi difettosi. Ma i passeggeri che restano a terra devono essere ricompensati per il danno subito.
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