Il personale di volo delle compagnie aeree irlandese e spagnola ha annunciato in questi giorni scioperi per le giornate 21 (Vueling), 25 e 26 luglio (Ryanair).
Per quanto riguarda le partenze previste dall’aeroporto di Torino Caselle, i voli che a causa degli scioperi potrebbero subire ritardi o cancellazioni sono 15, con conseguenti possibili disagi per i passeggeri piemontesi in partenza per Spagna, Inghilterra, Belgio, Sud Italia e isole.
I VOLI A RISCHIO
Sabato 21 luglio, Vueling
n. volo | Da / a | Orario partenza |
VY6513 | Torino-Barcellona | 15.45 |
25 luglio, Ryanair
n. volo | Da / a | Orario partenza |
FR1015 | Torino-Londra | 10.15 |
FR4819 | Torino-Palermo | 12.20 |
FR9112 | Torino-Barcellona | 13.30 |
FR4865 | Torino-Bruxelles | 13.40 |
FR1030 | Torino-Catania | 15.20 |
FR4819 | Torino-Palermo | 17.50 |
FR8715 | Torino-Bari | 18.20 |
26 luglio, Ryanair
n. volo | Da / a | Orario partenza |
FR4819 | Torino-Palermo | 08.35 |
FR0465 | Torino-Londra | 10.15 |
FR8827 | Torino-Brindisi | 12.20 |
FR4917 | Torino-Palermo | 12.20 |
FR9112 | Torino-Barcellona | 13.30 |
FR1030 | Torino-Catania | 15.10 |
FR8715 | Torino-Bari | 17.45 |
Sempre il 26 luglio, è inoltre previsto un volo da Cuneo Levaldigi a Cagliari alle ore 11.45.
COME COMPORTARSI E QUALI SONO I DIRITTI DEI PASSEGGERI?
E’ importante conoscere i propri diritti in caso di cancellazioni di voli o ritardi, per sapere in anticipo come comportarsi e che cosa si può ottenere dalle compagnie aeree.
Innanzitutto non è detto che lo sciopero annunciato venga confermato e che determini comporti la cancellazione o il ritardo del volo prenotato. Pertanto, se in questa situazione di incertezza si decide autonomamente di acquistare un nuovo biglietto aereo e poi il volo viene confermato, non si può ovviamente chiedere alcun rimborso.
Se i voli in questione verranno cancellati o subiranno ritardi, si consideri quanto segue.
CANCELLAZIONE
In caso di cancellazione del volo, non ritenendo che uno sciopero annunciato da tempo possa costituire una “circostanza eccezionale” tale da limitare i diritti dei passeggeri (come ad esempio accade in caso di fenomeni atmosferici o altre circostanze imprevedibili) la compagnia è tenuta ad offrire al passeggero la scelta tra rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo (ovvero partenza sul primo volo disponibile), se questo non accade, se cioè la compagnia – come spesso succede, soprattutto nei periodi “caldi”, in cui non ci sono disponibilità di posti su altri voli – si limita a rimborsare il biglietto il passeggero ha il diritto di acquistare un nuovo biglietto aereo (anche di un vettore diverso) e di richiedere la differenza di prezzo tra il biglietto rimasto inutilizzato e quello sostitutivo.
È importante anche verificare il momento in cui viene comunicata l’eventuale cancellazione: il Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede infatti il versamento di un indennizzo forfettario (cd. compensazione pecuniaria), che varia dai 250 ai 600 euro a seconda della tratta, che tuttavia non è dovuto quando la cancellazione viene comunicata con un preavviso di almeno due settimane.
RITARDO
Anche il ritardo all’arrivo superiore alle tre ore si ritiene che – come anche affermato dalla Corte di Giustizia – dia diritto al passeggero all’indennizzo forfettario o compensazione pecuniaria, pari ad € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri e ad € 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3500 chilometri.
Inoltre, come in caso di cancellazione, in caso di ritardo rispetto all’orario di partenza previsto di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km o di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km, la compagnia è tenuta a fornire ai passeggeri gli obblighi di assistenza previsti dal regolamento europeo (pasti, bevande in relazione alla durata dell’attesa; adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail).
RISARCIMENTO DEI DANNI?
Oltre a quanto sopra, potrà essere valutato caso per caso il diritto al risarcimento dei danni ulteriori eventualmente subiti, come ad esempio spese di soggiorno, ulteriori trasporti e noleggi di autoveicoli.
Il Movimento Consumatori fornisce assistenza ai passeggeri che dovessero essere lasciati a terra o subire un ritardo prolungato. In caso di necessità si può scrivere all’indirizzo email trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it.
Per conoscere più dettagliatamente i propri diritti, è possibile consultare il sito dell’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile)
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