Scioperi Vueling e Ryanair: 16 voli da Caselle e Levaldigi a rischio

Il personale di volo delle compagnie aeree irlandese e spagnola ha annunciato in questi giorni scioperi per le giornate 21 (Vueling), 25 e 26 luglio (Ryanair).

Per quanto riguarda le partenze previste dall’aeroporto di Torino Caselle, i voli che a causa degli scioperi potrebbero subire ritardi o cancellazioni sono 15, con conseguenti possibili disagi per i passeggeri piemontesi in partenza per Spagna, Inghilterra, Belgio, Sud Italia e isole.

I VOLI A RISCHIO

Sabato 21 luglio, Vueling

n. volo Da / a Orario partenza
VY6513 Torino-Barcellona 15.45

25 luglio, Ryanair

n. volo Da / a Orario partenza
FR1015 Torino-Londra 10.15
FR4819 Torino-Palermo 12.20
FR9112 Torino-Barcellona 13.30
FR4865 Torino-Bruxelles 13.40
FR1030 Torino-Catania 15.20
FR4819 Torino-Palermo 17.50
FR8715 Torino-Bari 18.20

 

26 luglio, Ryanair

 

n. volo Da / a Orario partenza
FR4819 Torino-Palermo 08.35
FR0465 Torino-Londra 10.15
FR8827 Torino-Brindisi 12.20
FR4917 Torino-Palermo 12.20
FR9112 Torino-Barcellona 13.30
FR1030 Torino-Catania 15.10
FR8715 Torino-Bari 17.45

Sempre il 26 luglio, è inoltre previsto un volo da Cuneo Levaldigi a Cagliari alle ore 11.45.

COME COMPORTARSI E QUALI SONO I DIRITTI DEI PASSEGGERI?

E’ importante conoscere i propri diritti in caso di cancellazioni di voli o ritardi, per sapere in anticipo come comportarsi e che cosa si può ottenere dalle compagnie aeree.

Innanzitutto non è detto che lo sciopero annunciato venga confermato e che determini comporti la cancellazione o il ritardo del volo prenotato. Pertanto, se in questa situazione di incertezza si decide autonomamente di acquistare un nuovo biglietto aereo e poi il volo viene confermato, non si può  ovviamente chiedere alcun rimborso.

Se i voli in questione verranno cancellati o subiranno ritardi, si consideri quanto segue.

CANCELLAZIONE

In caso di cancellazione del volo, non ritenendo che uno sciopero annunciato da tempo possa costituire una “circostanza eccezionale” tale da limitare i diritti dei passeggeri (come ad esempio accade in caso di fenomeni atmosferici o altre circostanze imprevedibili) la compagnia è tenuta ad offrire al passeggero la scelta tra rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo (ovvero partenza sul primo volo disponibile), se questo non accade, se cioè la compagnia – come spesso succede, soprattutto nei periodi “caldi”, in cui non ci sono disponibilità di posti su altri voli – si limita a rimborsare il biglietto il passeggero ha il diritto di acquistare un nuovo biglietto aereo (anche di un vettore diverso) e di richiedere la differenza di prezzo tra il biglietto rimasto inutilizzato e quello sostitutivo.

È importante anche verificare il momento in cui viene comunicata l’eventuale cancellazione: il Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede infatti il versamento di un indennizzo forfettario (cd. compensazione pecuniaria), che varia dai 250 ai 600 euro a seconda della tratta, che tuttavia non è dovuto quando la cancellazione viene comunicata con un preavviso di almeno due settimane.

RITARDO

Anche il ritardo all’arrivo superiore alle tre ore si ritiene che – come anche affermato dalla Corte di Giustizia – dia diritto al passeggero all’indennizzo forfettario o compensazione pecuniaria, pari ad € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri e ad € 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3500 chilometri.

Inoltre, come in caso di cancellazione, in caso di ritardo rispetto all’orario di partenza previsto di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km o  di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km, la compagnia è tenuta a fornire ai passeggeri gli obblighi di assistenza previsti dal regolamento europeo (pasti, bevande in relazione alla durata dell’attesa; adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail).

RISARCIMENTO DEI DANNI?

Oltre a quanto sopra, potrà essere valutato caso per caso il diritto al risarcimento dei danni ulteriori eventualmente subiti, come ad esempio spese di soggiorno, ulteriori trasporti e noleggi di autoveicoli.

Il Movimento Consumatori fornisce assistenza ai passeggeri che dovessero essere lasciati a terra o subire un ritardo prolungato. In caso di necessità si può scrivere all’indirizzo email trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it.

Per conoscere più dettagliatamente i propri diritti, è possibile consultare il sito dell’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile)