Domani, mercoledì 25 luglio e giovedì 26 si prospettano come giornate nere per il traffico aereo.
In Italia decine di migliaia di passeggeri (si stima tra i 50 e i 100 mila) rimarranno a terra a causa dello sciopero del personale Ryanair, da molti indicato come “il più grande sciopero della storia” della compagnia aerea irlandese.
Ben 600 voli saranno cancellati e i disagi riguarderanno l’85% dei passeggeri che avevano comprato il biglietto per viaggiare in quelle date e non potranno volare o lo faranno con ritardi e ai quali la compagnia avrebbe offerto “l’opportunità di essere riassegnati su un volo alternativo operante entro sette giorni prima o dopo il 25 e il 26 luglio”, o, in alternativa, la possibilità di ricevere “il rimborso integrale dei biglietti”.
Ma i passeggeri hanno ben altri diritti.
Va premesso che fino a poco tempo fa lo sciopero è sempre rientrato di diritto nella casistica delle “circostanze eccezionali” che esoneravano la compagnia aerea – in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo – dagli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, in primis l’indennizzo forfettario (cd. compensazione pecuniaria), che varia dai 250 ai 600 euro a seconda della tratta.
Dallo scorso aprile non è più così.
La Corte di Giustizia europea ha infatti stabilito che, perché possa essere considerato una “circostanza eccezionale”, lo sciopero non deve essere inerente all’esercizio ordinario della compagnia e deve sfuggire al suo effettivo controllo: nessun automatismo, pertanto, nell’affermare l’esonero della compagnia dagli obblighi imposti dal regolamento europeo, ma, al contrario, imprescindibile necessità di valutare caso per caso che i due presupposti sussistano effettivamente.
Seguendo il ragionamento della Corte, le compagnie aeree possono quotidianamente trovarsi ad affrontare divergenze o conflitti con i membri del proprio personale e, in quest’ottica, i rischi derivanti dalle conseguenze da decisioni da loro stesse assunte devono essere considerati inerenti al normale esercizio delle attività aziendali.
Ma quali sono, allora, i diritti spettanti ai passeggeri interessati dalla cancellazione o dal ritardo del volo?
In caso di cancellazione la compagnia deve anzitutto offrire al passeggero la scelta tra rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo (ovvero partenza sul primo volo disponibile). Se questo non accade, se cioè la compagnia – come spesso succede, soprattutto nei periodi “caldi”, in cui non ci sono disponibilità di posti su altri voli – si limita a rimborsare il biglietto senza proporre la riprotezione, il passeggero che abbia acquistato un nuovo biglietto (anche da un vettore diverso) ha il diritto di richiedere la differenza di prezzo tra quello rimasto inutilizzato e quello sostitutivo.
È poi molto importante verificare il momento in cui è stata comunicata la cancellazione: il Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede – come detto – il versamento della compensazione pecuniaria, che tuttavia non è dovuta quando la cancellazione viene comunicata con un preavviso di almeno due settimane.
Anche il ritardo all’arrivo superiore alle tre ore – come affermato dalla stessa Corte di Giustizia europea – dà diritto al passeggero di richiedere la compensazione.
Sia in caso di cancellazione che in caso di ritardo prolungato la compagnia è poi sempre tenuta a fornire ai passeggeri l’assistenza prevista dal regolamento europeo (pasti, bevande in relazione alla durata dell’attesa; adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail).
Oltre a quanto sopra, deve essere valutato caso per caso il diritto al risarcimento dei danni ulteriori eventualmente subiti, come ad esempio spese di soggiorno inutilmente sostenute, esborsi per ulteriori trasporti e noleggi di autoveicoli.
IN PIEMONTE
Per quanto riguarda il Piemonte, le partenze previste dall’aeroporto di Torino Caselle che a causa degli scioperi potrebbero subire ritardi o cancellazioni sono 14, con conseguenti possibili disagi per i passeggeri piemontesi in partenza per Spagna, Inghilterra, Belgio, Sud Italia e isole.
I VOLI A RISCHIO
25 luglio:
n. volo | Da / a | Orario partenza |
FR1015 | Torino-Londra | 10.15 |
FR4819 | Torino-Palermo | 12.20 |
FR9112 | Torino-Barcellona | 13.30 |
FR4865 | Torino-Bruxelles | 13.40 |
FR1030 | Torino-Catania | 15.20 |
FR4819 | Torino-Palermo | 17.50 |
FR8715 | Torino-Bari | 18.20 |
26 luglio:
n. volo | Da / a | Orario partenza |
FR4819 | Torino-Palermo | 08.35 |
FR0465 | Torino-Londra | 10.15 |
FR8827 | Torino-Brindisi | 12.20 |
FR4917 | Torino-Palermo | 12.20 |
FR9112 | Torino-Barcellona | 13.30 |
FR1030 | Torino-Catania | 15.10 |
FR8715 | Torino-Bari | 17.45 |
Movimento Consumatori e Tutelattiva raccoglieranno le adesioni dei passeggeri per la presentazione dei reclami e l’avvio, in caso di rigetto delle richieste in via stragiudiziale, di un’azione collettiva per il recupero del dovuto.
Chi intende aderire può scrivere all’indirizzo email trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it o compilare il form che segue:
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