Un vettore aereo è tenuto a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri per
un ritardo di durata pari o superiore a tre ore in caso di danneggiamento di uno pneumatico dell’aeromobile dovuto alla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio, qualora non si sia avvalso di tutti i mezzi di cui dispone per limitare il ritardo del volo.
Così si è espressa la Corte di Giustizia Europea con il provvedimento del 4 aprile 2019, vincolante per tutti i Giudici degli Stati membri dell’UE, in una controversia tra un passeggero di Germanwings e la compagnia, in merito a una richiesta di compensazione pecuniaria per il ritardo subìto in occasione di un volo.
Il volo è arrivato all’arrivo con un ritardo di tre ore e ventotto minuti, dunque oltre la soglia dalla quale sorge il diritto alla compensazione pecuniaria.
La compagnia aveva rigettato la richiesta di rimborso con la motivazione che il ritardo del volo in questione era dovuto a una circostanza che doveva essere qualificata come eccezionale ai sensi del regolamento dell’Unione Europea.
Il Tribunale tedesco aveva sottoposto la questione alla CGUE per stabilire se tale evento costituisce effettivamente una circostanza eccezionale: secondo la Corte il vettore aereo non è infatti obbligato a pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all’arrivo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e, qualora si verifichi una circostanza del genere, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo in questione, senza che si possa pretendere tuttavia che questi acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.
Secondo la Corte possono essere qualificati come circostanze eccezionali gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggano all’effettivo controllo di quest’ultimo.
Sulla specifica questione la Corte ha ritenuto che, sebbene i vettori aerei si trovino spesso a far fronte al danneggiamento degli pneumatici dei loro aeromobili, il guasto di uno pneumatico causato esclusivamente dalla collisione con un oggetto estraneo presente sulla pista dell’aeroporto non possa essere considerato come inerente, per la sua natura o per la sua origine, al normale esercizio dell’attività del vettore aereo interessato. Inoltre, detta circostanza sfugge al suo effettivo controllo. Essa costituisce, dunque, una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.
Tuttavia, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri, il vettore aereo ha altresì l’onere di dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione.
A questo proposito e, più in particolare, riguardo al danneggiamento degli pneumatici, la Corte ha osservato che i vettori aerei, in tutti gli aeroporti da essi serviti, possono disporre di contratti per la sostituzione di pneumatici che garantiscono loro un trattamento prioritario.
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