”La trattativa tra Ryanair e il sindacato dei piloti irlandesi non è sfociata nell’accordo che avrebbe messo la parola fine al braccio di ferro intrapreso tra le parti.”
Questa è la notizia riportata dai media e che fa temere per i viaggiatori nuovi scioperi dopo quello messo in atto lo scorso 10 agosto.
Come per il precedente stop, si ritiene che eventuali annullamenti non possano considerarsi ‘circostanze eccezionali’, tali da escludere, a carico della compagnia, l’obbligo di corrispondere gli indennizzi previsti dal Reg. CE 261/2004.
COSA CHIEDERE IN CASO DI CANCELLAZIONE
Il passeggero rimasto a terra ha diritto al rimborso del biglietto oppure ad essere riprotetto su un volo alternativo non appena possibile o in altra data di suo gradimento.
Inoltre ha diritto ad un ulteriore indennizzo monetario e nello specifico:
- 250 euro, per le tratte inferiori a 1500 km;
- 400 euro, per le tratte intra-Ue superiori a 1500 km e per le tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
- 600 euro, per voli intra-Ue superiori a 3500 km.
COSA FARE SE LA COMPAGNIA NEGA IL RIMBORSO
I consulenti delle nostre associazioni sono costantemente al lavoro per tutelare i Vostri diritti.
Se il dialogo con la compagnia non ha portato ad un esito positivo, segnalatecelo via mail agli indirizzi sportello@tutelattiva.it o trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it oppure utilizzate la sezione http://www.tutelattiva.it/sportello-per-il-consumatore/trasporti/
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