Siamo a fine agosto ed è ancora tempo di partenze, ma soprattutto di rientri.
Talvolta, il viaggio per raggiungere le mete di vacanza o per far ritorno a casa, è costellato da cancellazioni e ritardi.
Questo articolo affronterà quali sono i principali diritti dei passeggeri che hanno scelto il trasporto via mare.
PARTENZE CANCELLATE O RITARDATE
Il Regolamento UE 1177/2010 prevede, in caso di traversate cancellate o soggette a ritardi superiori ai 90 minuti rispetto all’orario di partenza, il diritto del passeggero a ricevere assistenza e, in particolare:
- spuntini, pasti e bevande gratuite;
- se risulta necessario, una sistemazione gratuita ed adeguata a bordo o a terra;
- in caso di pernottamento a terra, il trasporto gratuito dal terminale portuale alla sistemazione.
Al passeggero deve essere offerto immediatamente:
- il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento;
- il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.
In caso di rimborso, quest’ultimo dovrà avvenire entro 7 giorni in contanti, mediante bonifico bancario, assegno bancario.
Solo con il consenso del passeggero, il rimborso integrale del biglietto potrà avvenire sotto forma di buono e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto, purché le condizioni siano flessibili, per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione.
DIRITTO A COMPENSAZIONE PECUNIARIA IN CASO DI RITARDO ALL’ARRIVO
Se il ritardo interessa l’orario di arrivo a destinazione, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica.
Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25 % del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:
a) 1 ora in un viaggio con durata fino a quattro ore;
b) 2 ore in un viaggio con durata di più di quattro ore ma non superiore a otto ore;
c) 3 ore in un viaggio con durata di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; oppure
d) 6 ore in un viaggio con durata superiore a ventiquattro ore.
Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d), la compensazione economica è pari al 50 % del prezzo del biglietto.
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I consulenti di Tutelattiva e Movimento Consumatori sono costantemente al lavoro per tutelare i Vostri diritti.
Se avete subito disservizi o il vettore non rispetta quanto previsto dalla normativa, segnalatecelo via mail agli indirizzi sportello@tutelattiva.it o trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it oppure utilizzate la sezione http://www.tutelattiva.it/sportello-per-il-consumatore/trasporti/
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