Corte di Giustizia: annullamento volo per problemi tecnici

I passeggeri hanno comunque diritto all’indennizzo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sez. IX, sentenza 17/09/2015 n° C-257/14) ha stabilito che in caso di annullamento del volo per problemi tecnici  il vettore aereo può essere esonerato dall’obbligo d’indennizzo solo se i problemi tecnici dipendono da “circostanze eccezionali” quali, in particolare, vizi occulti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli o danni causati da atti di sabotaggio o di terrorismo.

“Un problema tecnico che sia sorto improvvisamente, non sia imputabile a una carenza di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo, non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali”, sentenzia la Corte.

I giudici rilevano che “un guasto provocato dalla prematura difettosità di alcuni pezzo di un aeromobile costituisce certamente un evento inaspettato”, ma aggiungono che “tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività ed il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti”.

Resta, per la compagnia aerea, il diritto a rivalersi sul fornitore dei pezzi difettosi. Ma i passeggeri che restano a terra devono essere ricompensati per il danno subito.

 

Corte di Giustizia: “Sciopero selvaggio” personale di volo

L’indennizzo ai passeggeri è dovuto

Con sentenza del 17 aprile 2018 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che lo “sciopero selvaggio” di una parte consistente del personale di volo, che abbia spontaneamente dichiarato la propria assenza quale reazione all’annuncio a sorpresa di una ristrutturazione aziendale, non può essere qualificato dalla compagnia aerea come “circostanza eccezionale” al fine di escludere l’obbligo di indennizzo a favore dei passeggeri.

Afferma la Corte che Un’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo (cosiddetto “sciopero selvaggio”) che tragga origine dall’annuncio, a sorpresa, da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell’impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi di tale disposizione, tale, dunque, da giustificare una mancata compensazione”.

La Corte di Giustizia dichiara irrilevante, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di compensazione da parte della compagnia aerea, la qualificazione dello sciopero come “selvaggio” in base alla normativa nazionale in quanto tale approccio avrebbe l’effetto di condizionare il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri alle disposizioni in materia sociale di ciascun Stato membro «pregiudicando così gli obiettivi di tale regolamento, che consistono nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri nonché condizioni armonizzate di esercizio dell’attività di vettore aereo nel territorio dell’Unione».

 

GTT: nuove tariffe e abbonamenti

Da domenica 1° luglio nuove regole per biglietti e abbonamenti. Molte e diversificate le formule previste dal Gestore.

I titoli di viaggio non saranno più cartacei, ma saranno incorporati o sulla “smart card” BIP o sui biglietti “chip on paper”, sempre da “bippare” nelle validatrici blu.

Corsa singola – biglietto city

Aumento da 1,50 a 1,70 euro – validità 100 minuti sulla rete urbana e suburbana GTT – una corsa metro

Giornaliero – Daily

Nuovo biglietto da 3 euro (corse illimitate su metro e bus) se caricato sulla Smart Card Bip o di 4 euro se sul supporto Chip in paper

Daily 7

Nuovo abbonamento per 7 giorni anche non consecutivi (a differenza del Settimanale) da 17,50 euro (corse illimitate su metro e bus) – da caricare sulla smart card Bip

Tour 48/72 h

Biglietto valido per 48/72 h della prima validazione sulla rete urbana + suburbana GTT con viaggi in metro illimitati – 7,50 euro per 48 h e 10 euro per 72 h.

Abbonamenti

  • settimanale Formula U – zona U – lunedì – domenica: 12,00 euro
  • mensile Formula U – zona U – dal 28 del mese antecedente fino al termine del mese di validità: 38,00 euro
  • annuale Formula U – zona U – valido dal mese di acquisto per 12 mesi: 310,00 euro

Ridotti:

  • under 26 e over 65

3 fasce ISEE: entro 12 mila euro; tra 12 e 20 mila euro; tra 20 e 50 mila euro e oltre 50 mila euro, con tariffa più bassa di 158 euro e di 118 euro per gli anziani.

  • prezzo ordinario annuale: euro 258

Sono previsti abbonamenti gratuiti per i pensionati con pensione minima INPS e un abbonamento di 18 euro al semestre per i disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego.

Sia la corsa singola che gli abbonamenti nelle varie formule dovranno essere caricati sulla tessera magnetica personale BIP che può essere ricaricata all’occorrenza.

Per approfondire le nuove tariffe e per le modalità di rilascio della tessera BIP, consulta il sito GTT o scarica l’opuscolo_tariffe_2018

 

Cancellazione del volo?

Il Regolamento UE n. 2004/261/CE del 11/2/2004 disciplina i tempi e le modalità di comunicazione della cancellazione da parte delle compagnie aeree e i diritti dei passeggeri, ai quali spettano il rimborso del biglietto o la riprotezione su un altro volo e, a certe condizioni, un indennizzo forfettario [dovuto automaticamente ed in misura fissa] e/o il risarcimento dei danni subiti [da provare]

In particolare l’art. 5 del Regolamento UE recita:

  1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
  2. a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;
  3. b) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
  4. c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:
  5. i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure
  6. ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure

iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

  1. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
  2. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
    4. L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
     

La compensazione pecuniaria di cui alla lettera c) dell’art. 5 corrisponde ai sensi del successivo art. 7 a

  1. a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
  2. b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
  3. c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

 N.B.

Punto 2 dell’art. 7

  1. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell’articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
  2. a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o
  3. b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; o
  4. c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b)

l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

Riassumendo

  • La cancellazione del volo comporta sempre, comunque ed automaticamente un obbligo a carico della compagnia di RIMBORSO DEL BIGLIETTO o IMBARCO SU VOLO ALTERNATIVO (è riconosciuta la facoltà di scelta del passeggero).
  • A ciò si aggiunge, a determinate condizioni, l’obbligo di corresponsione della COMPENSAZIONE PECUNIARIA, pari a:
  1. a) 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
  2. b) 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;
  3. c) 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
  • A ciò si aggiunge l’OBBLIGO DI ASSISTENZA ex art. 9 (pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail)

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Trasporto aereo: problemi con i bagagli?

I diritti del Passeggero in caso di mancata consegna e danneggiamento del bagaglio da stiva sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 2027/97 come modificato dal Regolamento (CE) N. 889/2002 e dalla Convenzione di Montreal del 1999 (per i Paesi che vi abbiano aderito).

Quest’ultima, più in particolare, disciplina la responsabilità del vettore e l’entità del risarcimento in caso di danni ai bagagli (distruzione, perdita, deterioramento o ritardo) ed in caso di morte o lesioni dei passeggeri nel trasporto aereo internazionale.

In caso di MANCATA RICONSEGNA / DANNEGGIAMENTO del bagaglio registrato (il bagaglio consegnato al momento dell’accettazione e per il quale viene emesso il Talloncino di Identificazione Bagaglio), all’arrivo a destinazione si deve aprire un rapporto di smarrimento o di danneggiamento bagaglio facendo constatare l’evento, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo, compilando gli appositi Moduli, comunemente denominati PIR (Property Irregularity Report).

SMARRIMENTO: Se entro 21 giorni dalla compilazione del PIR non fossero state ricevute notizie sul ritrovamento, inviare tutta la documentazione per l’avvio della pratica di risarcimento, secondo le modalità di seguito specificate.

RITROVAMENTO: In caso di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna, inviare tutta la documentazione, secondo le modalità di seguito specificate, per l’avvio della pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute.

Documentazione necessaria da inviare per entrambi i casi all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato:

– il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;

– l’originale del PIR rilasciato in aeroporto;

– l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio;

– un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;

– un elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;

– gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;

– indicazione delle coordinate bancarie complete: nome e indirizzo della Banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente; se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).

DANNEGGIAMENTO: In caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dalla compilazione del PIR, inviare tutta la documentazione specificata di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento.

Documentazione necessaria:

– codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;

– l’originale del PIR rilasciato in aeroporto;

– l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio;

– l’elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni.

In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio registrato, il Passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1,205.96 euro dalle compagnie aeree dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal e fino a 20,50 euro per kg dalle compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che al momento dell’imbarco il Passeggero non abbia compilato una dichiarazione speciale con la quale denuncia la presenza di oggetti il cui valore risulta maggiore o abbia stipulato apposita polizza assicurativa.

Per ottenere assistenza o ulteriori informazioni, compila il form:

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Ryanair sanzionata dall’AGCM per la cancellazione dei voli

L’Antitrust ha chiuso il procedimento avviato nei confronti di Ryanair in merito alla cancellazione dei voli di settembre 2017, infliggendole una sanzione di 1 milione e 850 mila euro per pratica commerciale scorretta (la compagnia ha cancellato centinaia di voli per ragioni organizzative e gestionali note da tempo, facendo subire ai passeggeri notevoli disagi) e per ingannevolezza delle informazioni fornite da Ryanair, che fino al mese di febbraio 2018 si è limitata a prospettare rimborso omodifica biglietto, omettendo di avvisare i passeggeri dell’esistenza di un ulteriore diritto, quello alla compensazione pecuniaria (che varia dai 250 ai 600 euro in base alla rotta) previsto dal Regolamento europeo 261/2004.

Infatti, solo in seguito a quanto ordinato dall’Autorità, Ryanair ha modificato le informazioni sul suo sito Internet e ha inviato comunicazioni individuali ai consumatori sul diritto alla compensazione pecuniaria. Questo adeguamento ha quindi ridotto l’ammontare della sanzione.

“La vicenda  – commentano da Movimento Consumatori – ha dimostrato ancora una volta come le politiche commerciali al ribasso possono avere come principale conseguenza un forte squilibrio informativo a danno dei consumatori e che il “low cost” del biglietto, in alcuni casi, può generare una “low protection” dei diritti dei passeggeri”.

Movimento Consumatori che da anni assiste i passeggeri lasciati a terra, offre assistenza per la presentazione delle richieste di risarcimento.

 

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Trasporto ferroviario piemontese: la nostra indagine sulla customer satisfaction

Il 21 maggio 2018, nell’ambito del convegno “Il passeggero diventa protagonista“, sono stati presentati dalle Associazioni dei Consumatori piemontesi i dati del monitoraggio della customer satisfaction dei passeggeri delle linee Torino-Milano, Torino-Savona e Torino-Genova.

Nel mese di aprile 2018 ai pendolari su tali linee è stato somministrato un questionario al fine di valutare il livello di qualità percepita.

foto convegno trasporti

I risultati sono stati oggetto di confronto nel Convegno, al quale hanno partecipato, tra gli altri, gli Assessori della Regione Monica Cerutti (pari opportunità e diritti civili) e Francesco Balocco (trasporti), il Presidente dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese, Cristina Pronello (Locandina convegno 21 MAGGIO 2018 TRASPORTO FERROVIARIO).

Per consultare i dati:

indagine CS Ass. Cons Trasporto ferroviario 2018