Trasporto ferroviario: al via la rete degli Sportelli del Passeggero

Da oggi è attiva in Piemonte la rete degli Sportelli del Passeggero, luoghi dove gli utenti del servizio ferroviario regionale possono ottenere da personale qualificato delle associazioni dei consumatori informazioni sui propri diritti e ottenere assistenza per inviare reclami o proposte di miglioramento a Trenitalia.

L’attività, anche prevista dal contratto di servizio stipulato con Trenitalia dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese, è finalizzata a garantire la partecipazione degli utenti, tra cui in particolare i pendolari, lavoratori e studenti, coloro che ogni giorno trascorrono parte del proprio tempo sui treni. E così rafforzare la loro tutela, o quanto meno far sentire la loro voce.

Nell’ambito del progetto le Associazioni tra maggio e giugno saranno a bordo dei treni regionali per raccogliere dagli utenti segnalazioni e reclami e distribuire materiali informativi sui loro diritti in ambito di trasporto pubblico.

Fai sentire la tua voce!

Per conoscere gli indirizzi della rete degli sportelli del passeggero, clicca qui.

Dalla Regione: nuova carta della qualità del servizio ferroviario

Riportiamo il comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Regione:

Offrire maggiori tutele e garanzie agli utenti è l’obiettivo delle linee guida della Carta della qualità dei servizi del trasporto ferroviario approvate dalla Giunta regionale.

Come concordato nel tavolo permanente di consultazione costituito nel 2017 con le associazioni dei consumatori, gli indirizzi definiscono i principi ispiratori sui quali la Carta dovrà essere dettagliata e che saranno recepiti nella stesura dei prossimi bandi e contratti che l’Agenzia della mobilità piemontese concluderà per l’affidamento del trasporto pubblico locale.

La Carta rappresenta un “patto” tra il soggetto erogatore del servizio pubblico e l’utente basato sull’indicazione e la definizione degli standard di qualità, la semplificazione delle procedure anche tramite l’informatizzazione, la costituzione degli elementi che strutturano l’offerta. La redazione del documento costituisce anche l’assolvimento di un obbligo di legge e rimanda a disposizioni di carattere generale che definiscono gli obblighi a cui sono tenuti i gestori di servizi pubblici ed i diritti, anche di natura risarcitoria, riconosciuti agli utenti. La mancata applicazione o l’inosservanza delle disposizioni contenute vanno considerate come inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente dai soggetti erogatori.

L’Amp ha già scritto a Trenitalia che la sua attuale Carta dei servizi risulta lacunosa in alcuni aspetti essenziali, quali il rimborso sotto importi inferiori a 4 euro e la carenza negli obblighi di fruizione ed esposizione della stessa, e che si dovrà attenere alle disposizioni previste dagli indirizzi regionali sia per contratto attuale che per quelli futuri.

Con queste disposizioni, come osserva l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, “gli utenti del trasporto pubblico saranno maggiormente tutelati nei prossimi contratti per l’affidamento dei servizi ferroviari”. Dopo aver ringraziato le associazioni dei consumatori “per la collaborazione e il proficuo lavoro svolto insieme”, anticipa che la scadenza per la presentazione delle offerte per la procedura di confronto competitivo per l’aggiudicazione del Servizio ferroviario metropolitano e alla ridefinizione del contratto con Trenitalia per i servizi regionali è prevista per il 21 marzo”.

Scarica la dgr_15 febbraio 2019 e il modello di carta di qualità dei servizi

Trenitalia: app real time per i pendolari piemontesi

Grazie a un app di Trenitalia i passeggeri 800 treni regionali gestiti ogni giorno da Trenitalia in Piemonte possono essere informati automaticamente, all’ora richiesta, sull’andamento del proprio treno e ricevere le informazioni sulle condizioni delle linee prescelte, permettendo di sapere, con un anticipo fissato dal cliente, se la circolazione è interrotta o perturbata.

Inoltre, con la  funzione dell’App, ogni singolo evento che determini ritardi superiori ai 15 minuti o stop alla circolazione dei treni che si è chiesto di monitorare (fino a quattro) verrà subito segnalato e motivato.

Per scaricare l’app clicca qui

Per segnalare disservizi, reclami e assistenza non esitare a contattarci!

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Nuova odissea Trenitalia: Taggia – Torino 9 ore da incubo

Il treno regionale 1049/1050 partito da Taggia il 28 ottobre scorso alle 20.55 con destinazione Torino sarebbe dovuto arrivare nel capoluogo piemontese alle 23.40. Ma i passeggeri sono giunti a destinazione solo alle 6 del mattino successivo, con 6 ore e 20 minuti di ritardo.

Il convoglio, partito in orario dalla stazione di Taggia, non è infatti riuscito a superare la salita dopo Savona – essendo eccessivamente lungo (!) – e si è visto obbligato a tornare in stazione, dove i passeggeri hanno atteso un piano di riserva.

Solo dopo 4 ore è arrivato il bus sostitutivo, che ha effettuato tutte le fermate previste sulla tratta, rendendo impossibile l’utilizzo dell’autostrada ed è giunto a destinazione finale nelle prime ore del mattino.

Movimento Consumatori e Tutelattiva prestano, come sempre, assistenza ai passeggeri per la richiesta degli indennizzi spettanti per legge.
In un caso analogo dello scorso aprile – quando la circolazione ferroviaria fra Fossano e Mondovì è stata sospesa e i pochi autobus messi a disposizione dal gestore hanno stentato a smaltire i passeggeri, che si sono trovati in molti casi ad attendere per diverse ore un mezzo sostitutivo – il Movimento Consumatori è riuscito a far ottenere ai propri associati il rimborso integrale del biglietto, inizialmente negato da Trenitalia.

Corte di Cassazione: la prova della puntualità del volo spetta alla compagnia

Come provare se il volo è in ritardo? Fotografie del tabellone? Testimoni? Altro? Sarà sufficiente?

Semplice, potrebbe essere utile acquisire prove di questo tipo, ma non è strettamente necessario: perché è la compagnia aerea, a seguito di una contestazione del passeggero che è arrivato in ritardo, che deve provare di essere arrivata puntuale a destinazione.

E’ quanto stabilito dalla Cassazione con la recente sentenza del  gennaio scorso (Cassazione civile, sez. III, 23/01/2018, ud. 06/12/2017, dep.23/01/2018,  n. 1584), in conformità al principio generale secondo cuiin tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione (in questo caso la puntualità di un volo), il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (in questo caso il biglietto aereo) e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956; fra le più recenti, Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361; Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011, Rv. 618664).

Nello specifico, per quanto riguarda il trasporto aereo la Cassazione afferma il seguente principio:

In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell’esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l’inadempimento del vettore, spettando a quest’ultimo dimostrare l’esatto adempimento della prestazione ovvero l’imputabilità dell’inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004

Aggiunge la Suprema Corte:

All’affermazione di tale principio non è d’ostacolo il principio c.d. di “prossimità della prova”, poichè, nei rapporti fra passeggero e vettore aereo è vero semmai il contrario. Mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aeromobile su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, la riproduzione fotografica dei tabelloni informativi dell’aeroporto), il vettore aereo – che opera in un regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo – ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il veicolo è atterrato“.

 

 

 

Nota di Trenitalia: rimborsi in vista

Pubblichiamo la comunicazione ricevuta in data odierna da Trenitalia, a seguito dei pesanti disagi subiti dai passeggeri dei Frecciarossa.

Roma, 8 settembre 2018

Tutti i clienti di Trenitalia rimasti coinvolti nei ritardi sulla linea Direttissima Roma Firenze il 7 settembre, conseguenza di un grave guasto alla linea elettrica tra Settebagni e Capena – possono ottenere l’indennizzo a loro dovuto già da domenica 9 settembre.
Trenitalia ha infatti immediatamente attivato le necessarie procedure, erogando da subito, fin dalla notte del 7,  i primi indennizzi e adottando alcune misure straordinarie rispetto alle norme in vigore.
Ai viaggiatori del FR 9540 rimasto fermo in linea sarà corrisposto il rimborso integrale del biglietto e un bonus di pari valore, da “spendere” entro un anno per prossimi viaggi
Per tutti i viaggiatori degli altri treni giunti a destinazione con un ritardo superiore ai 180 minuti Trenitalia garantirà il rimborso integrale del biglietto pagato, misura anche questa non prevista dai regolamenti comunitari adottati da Trenitala.
I quali prevedono che, anche in questa circostanza, i passeggeri arrivati a destinazione con 60 minuti di ritardo abbiano diritto a un rimborso cash o a un bonus pari al 25% del biglietto pagato. Chi è giunto invece a destinazione con un ritardo pari o superiore ai 120 minuti avrà diritto ad un rimborso del 50% del titolo di viaggio, cash o attraverso un bonus.
Trenitalia è impegnata a rendere più celeri possibile le procedure per ottenere tali indennizzi su tutti i canali previsti. Basterà che i viaggiatori si rivolgano alle biglietterie e ai Freccia Club di Trenitalia o richiedano l’accredito di quanto dovuto direttamente online su trenitalia.com, dove troveranno ogni ulteriore utile informazione sulle modalità di rimborso.

Tilt alta velocità: ora rapidi rimborsi e verifica su rispetto obblighi assistenza

Ora tutto nella norma, ma ieri è stata un’odissea per i passeggeri della Frecciarossa che, a causa di un guasto sulla linea Roma-Firenze, a partire dal pomeriggio ritardi hanno subito fino a 240 minuti.

Trenitalia ha promesso rimborsi dei biglietti e l’emissione di un bonus del valore pari al viaggio. Consigliamo i passeggeri a chiedere formalmente i rimborsi inviando reclami.

Vogliamo inoltre verificare se Trenitalia ha rispettato quanto previsto per quanto riguarda l’assistenza obbligatoria dall’art. 18 del Reg.  UE 1371/2007 che prevede  che “in caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente: a)  pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti; b)  sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile; c)  se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile. 3. Se il servizio ferroviario non può più essere proseguito, l’impresa ferroviaria organizza quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi per i passeggeri“.

Movimento Consumatori e Tutelattiva raccolgono testimonianze per eventuali reclami collettivi e segnalazioni all’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Per raccontare la tua esperienza, puoi compilare il form che segue

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Bagagli Ryanair: protesta dei viaggiatori per applicazione retroattiva della policy bagagli

Il 23 agosto la compagnia low cost annunciava la variazione della policy sui bagagli a partire dal 1° novembre 2018.

In questi giorni, anche chi aveva acquistato il biglietto prima della modifica delle condizioni, è stato informato che dovrà adeguarsi e pagare la tassa per imbarcare il bagaglio giù grande.

In alternativa, annullare il viaggio e chiedere il rimborso.

Tutelattiva e Movimento Consumatori si stanno muovendo per fronteggiare l’applicazione retroattiva delle nuove condizioni.

Inviateci le vostre segnalazioni a sportello@tutelattiva.it o trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.itoppure utilizzate la sezione http://www.tutelattiva.it/sportello-per-il-consumatore/trasporti/

Nuovi scioperi minacciano il trasporto aereo e ferroviario

I dipendenti Air France sarebbero nuovamente pronti a incrociare le braccia e, dopo gli scioperi verificati negli scorsi mesi, il prossimo  settembre potrebbero esserci nuovi disagi per i passeggeri.

Questa è la notizia riportata da Vincent Salles, il delegato del sindacato Cgt in Air France.

Se per il trasporto aereo sussiste solo un ipotesi, risulta invece confermato lo sciopero di Sncf per il prossimo 5 ottobre e riguarderà i collegamenti tra Italia e Francia operati dai treni di Sncf.

Al centro della protesta ci sarebbe l’applicazione dei contratti per dipendenti di Sncf Voyage Italia.

Secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero dei trasporti, l’agitazione è stata indetta da tre sigle sindacali ed i lavoratori di Sncf Voyages Italia incroceranno le braccia per 9 ore, ovvero dalle 9:01 alle 17:59 di venerdì 5 ottobre prossimo.

Tutelattiva e Movimento Consumatori lavorano costantemente per difendere i diritti dei viaggiatori.

Se avete subito disservizi segnalatecelo via mail agli indirizzi sportello@tutelattiva.it o trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it oppure utilizzate la sezione http://www.tutelattiva.it/sportello-per-il-consumatore/trasporti/

Cancellazioni e ritardi traghetti: quali diritti

Siamo a fine agosto ed è ancora tempo di partenze, ma soprattutto di rientri.

Talvolta, il viaggio per raggiungere le mete di vacanza o per far ritorno a casa, è costellato da cancellazioni e ritardi.

Questo articolo affronterà quali sono i principali diritti dei passeggeri che hanno scelto il trasporto via mare.

PARTENZE CANCELLATE O RITARDATE

Il Regolamento UE 1177/2010 prevede, in caso di traversate cancellate o soggette a ritardi superiori ai 90 minuti rispetto all’orario di partenza, il diritto del passeggero a ricevere assistenza e, in particolare:

  • spuntini, pasti e bevande gratuite;
  • se risulta necessario, una sistemazione gratuita ed adeguata a bordo o a terra;
  • in caso di pernottamento a terra, il trasporto gratuito dal terminale portuale alla sistemazione.

Al passeggero deve essere offerto immediatamente:

  • il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condi­zioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento;
  • il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.

In caso di rimborso, quest’ultimo dovrà avvenire entro 7 giorni in con­tanti, mediante bonifico bancario, asse­gno bancario.

Solo con il consenso del passeggero, il rimborso integrale del biglietto potrà avvenire sotto forma di buono e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto, purché le condizioni siano flessibili, per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione.

DIRITTO A COMPENSAZIONE PECUNIARIA IN CASO DI RITARDO ALL’ARRIVO

Se il ritardo interessa l’orario di arrivo a destinazione, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica.

Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25 % del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:

a) 1 ora in un viaggio con durata fino a quattro ore;

b) 2 ore in un viaggio con durata di più di quattro ore ma non superiore a otto ore;

c) 3 ore in un viaggio con durata di più di otto ore ma non supe­riore a ventiquattro ore; oppure

d) 6 ore in un viaggio con durata superiore a ventiquattro ore.

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d), la compensazione economica è pari al 50 % del prezzo del biglietto.

IL VETTORE VI NEGA IL RICONOSCIMENTO DEI VOSTRI DIRITTI? CONTATTATECI

I consulenti di Tutelattiva e Movimento Consumatori sono costantemente al lavoro per tutelare i Vostri diritti.

Se avete subito disservizi o il vettore non rispetta quanto previsto dalla normativa, segnalatecelo via mail agli indirizzi sportello@tutelattiva.it o trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it oppure utilizzate la sezione http://www.tutelattiva.it/sportello-per-il-consumatore/trasporti/

Otto ore di ritardo e quattro ore al buio: incubo sul Tgv Parigi-Torino

Il treno sarebbe dovuto arrivare lunedì sera alle 20, ma è giunto a Porta Susa solo alle 3,45, con otto ore di ritardo, e per quattro ora i passeggeri sono rimasti al buio.

Questo è quanto accaduto a circa 400 passeggeri in viaggio sul Tgv delle 14,20 di lunedì.

«Verso le 18,20 – racconta Marco Trucco, uno dei viaggiatori che tornava dalla capitale francese con la famiglia, moglie e due figli piccoli di 3 e 5 anni – eravamo a 30 chilometri da Modane e abbiamo sentito un rumore sopra il tetto. Ci hanno annunciato che c’era un guasto e che avremmo dovuto prepararci ad una lunga attesa».

La situazione è rimasta sotto controllo fino alle 21, finché sono rimaste accese le luci di emergenza. Poi, il buio, durato per quattro ore.

Verso l’1,30 il treno è stato rimorchiato fino in stazione e alle 2 i viaggiatori sono stati caricati su pullman, che è arrivato alle 3,45 a Porta Susa. Tra i meno fortunati, quelli che dovevano proseguire il viaggio, che hanno aspettato fino alle 6,30 la riapertura della stazione di Porta Susa. «Dentro ai vagoni si moriva letteralmente di caldo – dice ancora -, ci aprivano le porte, ma non si poteva scendere per ragioni sicurezza».

Il viaggio da Parigi a Porta Susa sarebbe dovuto durare sei ore, e invece ce ne sono volute più del doppio. Durante l’interminabile attesa, sono passati «solo i pompieri a dare l’acqua».

Niente cibo, solo «alle 2 sui bus hanno distribuito contenitori con la cena».

Per gli sventurati passeggeri, finora non si è ancora parlato di rimborso.

Trucco e altri utenti si sono già rivolti al Movimento Consumatori, che sul quotidiano La Stampa ha dichiarato: «Ci siamo attivati per ottenere il risarcimento dalla società SNCF, gravemente inadempiente quanto agli obblighi di informativa e assistenza. Assisteremo i consumatori finché non otterranno l’indennizzo», spiega Silvia Galimberti del Movimento Consumatori.

Movimento Consumatori e Tutelattiva stanno già raccogliendo le adesioni dei passeggeri per la presentazione dei reclami.

Chi si è trovato coinvolto ci scriva agli indirizzi sportello@tutelattiva.it o trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it

Fonte La Stampa

 

Ryanair, stop delle trattative: possibili nuovi scioperi

”La trattativa tra Ryanair e il sindacato dei piloti irlandesi non è sfociata nell’accordo che avrebbe messo la parola fine al braccio di ferro intrapreso tra le parti.”

Questa è la notizia riportata dai media e che fa temere per i viaggiatori nuovi scioperi dopo quello messo in atto lo scorso 10 agosto.

Come per il precedente stop, si ritiene che eventuali annullamenti non possano considerarsi ‘circostanze eccezionali’, tali da escludere, a carico della compagnia, l’obbligo di corrispondere gli indennizzi previsti dal Reg. CE 261/2004.

COSA CHIEDERE IN CASO DI CANCELLAZIONE

Il passeggero rimasto a terra ha diritto al rimborso del biglietto oppure ad essere riprotetto su un volo alternativo non appena possibile o in altra data di suo gradimento.

Inoltre ha diritto ad un ulteriore indennizzo monetario e nello specifico:

  • 250 euro, per le tratte inferiori a 1500 km;
  • 400 euro, per le tratte intra-Ue superiori a 1500 km e per le tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
  • 600 euro, per voli intra-Ue superiori a 3500 km.

COSA FARE SE LA COMPAGNIA NEGA IL RIMBORSO

I consulenti delle nostre associazioni sono costantemente al lavoro per tutelare i Vostri diritti.

Se il dialogo con la compagnia non ha portato ad un esito positivo, segnalatecelo via mail agli indirizzi sportello@tutelattiva.it o trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it oppure utilizzate la sezione http://www.tutelattiva.it/sportello-per-il-consumatore/trasporti/