Volotea: diffida dell’ENAC per ritardi e cancellazioni

“Troppi ritardi, cancellazioni e overbooking: stop ai voli se non correggete le criticità”. Questo il richiamo dell’ENAC.

La compagnia low cost spagnola potrebbe scomparire dai cieli italiani già dal prossimo 15 settembre, se non correggerà le numerose criticità (ritardi prolungati, cancellazioni, overbooking) riscontrate durante la stagione estiva, che hanno determinato notevoli disagi all’utenza: anche ai passeggeri in partenza o in arrivo all’aeroporto di Torino Caselle, da cui decollano e atterrano voli per Corfù, Skiathos, Cagliari.

Se sarà intimato lo stop alla vendita di biglietti ed all’attività di trasporto, Volotea dovrà provvedere alla riprotezione di tutti i passeggeri già in possesso di biglietto aereo.

L’Enac avverte, inoltre, che la compagnia spagnola ha ripetutamente violato il Regolamento comunitario 261/2004 (che regola compensazioni e rimborsi in caso di ritardi e mancati imbarchi) e minaccia l’applicazione delle sanzioni di entità massima.

Chiunque abbia subito disservizi quali ritardi, cancellazioni o negati imbarchi, può rivolgersi alle nostre associazioni

Tifosi Granata fermi a Malpensa: in molti non vedranno il match con il Liverpool

Si sta disputando in questo momento ad Anfield la partita fra il Liverpool e il Torino FC, ma purtroppo non tutti i tifosi sono riusciti ad arrivare allo stadio.

Come si apprende su Toronews.net, sono più di 200 i supporters granata che nelle ultime ore sono rimasti bloccati all’aeroporto di Malpensa, in attesa del volo in partenza per Liverpool.

Il volo n. FR01432 sarebbe dovuto partire da Milano Malpensa alle 12.25 con il vettore Ryanair.

La partenza veniva successivamente posticipata alle 17.35, ma complici una serie infinita di ritardi, dapprima attribuiti a problemi tecnici, poi al maltempo, l’aereo partiva  alle 20.27, con ben 8 ore di ritardo e a 3 minuti dal fischio d’inizio.

Tutelattiva e Movimento Consumatori si stanno organizzando per raccogliere le segnalazioni di coloro che non hanno potuto vedere la partita della squadra del cuore.

Scriveteci via mail agli indirizzi sportello@tutelattiva.it o trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it oppure utilizzate la sezione http://www.tutelattiva.it/sportello-per-il-consumatore/trasporti/

 

 

BLUE PANORAMA: disagi per i viaggiatori all’aeroporto di Rodi

Dopo gli scioperi delle settimane scorse, ancora disagi per i viaggiatori che hanno scelto Blue Panorama.

LA STORIA

Come si legge nel comunicato stampa diramato dall’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, nella notte tra il 29 e il 30 luglio, a causa dell’interruzione dei sistemi di accettazione dello scalo, oltre 3.000 passeggeri provenienti da tutta Europa non hanno potuto imbarcarsi.

In particolare, l’aeromobile della compagnia italiana Blue Panorama che doveva operare il collegamento Rodi – Roma Fiumicino, con volo proveniente da Bologna, è stato dirottato ad Atene, senza poter raggiungere lo scalo di destinazione.

Dalle informazioni ricevute, i passeggeri sbarcati ad Atene sono stati assistiti dalla compagnia.

Il disagio più grosso è stato però sofferto dai passeggeri che da Rodi sarebbero dovuti ripartire domenica sera poiché tutti gli alberghi dell’isola erano occupati per il periodo di alta stagione.

QUALI DIRITTI PER I VIAGGIATORI

L’ENAC, come si legge nel comunicato, ha invitato il vettore a fornire ogni dovuta informativa ai passeggeri e continuerà a monitorare la situazione nell’interesse dell’utenza e in applicazione della normativa comunitaria vigente in materia di assistenza alle persone coinvolte in cancellazioni, ritardi prolungati, overbooking e mancata informazione.

Tutelattiva e Movimento consumatori stanno raccogliendo le adesioni di coloro che sono stati coinvolti.

Chi intende aderire può scrivere all’indirizzo email sportello@tutelattiva.it o trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it oppure accedere alla sezione dedicata sul sito Tutelattiva http://www.tutelattiva.it/sportello-per-il-consumatore/trasporti/ 

 

PeopleFly: l’AGCM diffida la compagnia. Arriva lo stop alla vendita di biglietti ‘inesistenti’.

Una nuova vittoria per gli utenti in materia di trasporto aereo.

Dopo le segnalazioni di molti passeggeri rimasti a terra, l’Autorità per la concorrenza ed il mercato (per brevità, di seguito AGCM) ha disposto la sospensione di ogni attività diretta alla pubblicizzazione e alla vendita di biglietti per voli charter di fatto non operabili.

LA STORIA

Peoplefly srl era broker aeronautico che commercializzava, tramite l’omonimo sito internet http://www.peoplefly.it, biglietti per voli aerei.

Il broker aeronautico è un soggetto che si occupa di vendere e affittare aerei che non sono di sua proprietà e si distingue da una compagnia aerea perché, non essendo proprietario di una flotta,  opera tramite accordi commerciali con i gestori aeroportuali e le compagnie stesse, fornendo un servizio di consulenza ed intermediazione per il consumatore.

Nel mese di giugno c.a., l’AGCM aveva ricevuto numerose segnalazioni da consumatori infuriati perché la compagnia aerea aveva cancellato i loro voli e non rendeva fruibili i canali di contatto al fine di ottenere informazioni o il rimborso del prezzo del biglietto corrisposto.

In seguito alle lamentele ricevute, l’AGCM avviava un’indagine in esito alla quale emergeva che la società pubblicizzava e vendeva i biglietti senza aver concluso i necessari accordi con i gestori aeroportuali e con le compagnie aeree.

I voli erano dunque inesistenti.

La conferma arrivava anche dai gestori degli scali aeroportuali di Bologna e Trapani, che negavano l’esistenza di rapporti commerciali con PeopleFly S.r.l.

A tutela dei consumatori, l’AGCM disponeva un provvedimento cautelare in base al  quale Peoplefly dovrà sospendere la pubblicizzazione e la vendita di biglietti per voli charter e dovrà, altresì, sospendere ogni azione volta ad ostacolare l’esercizio, da parte dei consumatori, dei diritti derivanti dal rapporto contrattuale e/o dalla risoluzione del contratto con rimborso del prezzo pagato.

QUALI DIRITTI PER IL CITTADINO RIMASTO A TERRA

Tutti i cittadini, che hanno acquistato un biglietto da PeopleFly, potranno richiedere il rimborso del prezzo pagato per il volo non effettuato.

Tutelattiva e Movimento consumatori stanno raccogliendo le adesioni di coloro che sono rimasti sfortunatamente a terra e non sono ancora riusciti ad ottenere quanto dovuto.

Chi intende aderire può scrivere all’indirizzo email sportello@tutelattiva.it o trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it oppure accedere alla sezione dedicata sul sito Tutelattiva http://www.tutelattiva.it/sportello-per-il-consumatore/trasporti/ 

 

 

Trenitalia: rimborsi abbonamenti sovraregionali. Accordo con le associazioni dei consumatori

Dopo un confronto durato oltre un anno, è diventato operativo l’accordo tra associazioni dei consumatori e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che ha modificato, come di sua competenza, l’algoritmo del 2007 deliberando un nuovo modello di calcolo per le tariffe sovraregionali.

Tutti i sistemi di vendita di Trenitalia sono stati aggiornati con le nuove tariffe sovraregionali, così da consentire l’acquisto di biglietti e abbonamenti validi dal prossimo 1° agosto.

Le nuove tariffe sovraregionali avranno validità retroattiva (1 ottobre 2017) e sono determinate proporzionalmente ai chilometri percorsi in base al nuovo modello di calcolo.

RIMBORSI

I titolari di abbonamenti mensili e annuali che avessero acquistato nel periodo tra ottobre 2017 e luglio 2018 i propri titoli di viaggio a un prezzo superiore rispetto alla nuova tariffa, avranno diritto a un bonus da richiedere ed utilizzare secondo le modalità specificate da Trenitalia e consultabili all’indirizzo sul sito di Trenitalia (clicca qui).

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Cabo Verde Airlines: l’odissea dei viaggiatori

Sembra giungere finalmente a termine l’odissea vissuta dai passeggeri della compagnia aerea CABO VERDE AIRLINES.

Dopo una settimana trascorsa in attesa di conoscere il proprio destino, finalmente il 22 luglio quasi tutti i viaggiatori sono ripartiti.

LA STORIA

Dall’ 8 luglio 2018, la compagnia area CABO VERDE AIRLINES, senza preavviso né giustificazione, aveva cancellato centinaia di voli in partenza da Milano Malpensa e diretti a Capo Verde.

Oltre al disagio di rimanere a terra e perdere giorni delle tanto agognate vacanze, i passeggeri erano stati trasferiti all’Ata Hotel di Varese, in attesa di essere riprotetti quanto prima per le rispettive destinazione.

Tuttavia, per giorni – se non addirittura settimane – nulla si era mosso.

A rendere ancora più difficile la vicenda, lo stop giunto dall’Enac il 19 luglio che, come si legge nel comunicato stampa diramato dall’ente ”In considerazione delle cancellazioni di voli disposte nei giorni scorsi dalla compagnia Cabo Verde Airlines, che hanno determinato disagi a centinaia di passeggeri con voli programmati verso Capo Verde, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha revocato le autorizzazioni al vettore per operare sugli scali nazionali”.

Non solo; al fine di tutelare i passeggeri rimasti a terra e i futuri viaggiatori, l’Enac – si legge sempre nel comunicato – aveva chiesto alla compagnia capoverdiana di avere una lista delle riprotezioni dei passeggeri coinvolti e diffidato il vettore dalla vendita di ulteriori biglietti a partire dalla data del 20 luglio, chiedendo altresì informazioni e un intervento per risolvere la situazione di disagio che si è creata.

Successivamente, al solo fine di portare a destinazione i passeggeri in attesa, l’Enac decideva di riattivare la licenza fino al 25 luglio, precisando in ogni caso che avrebbe continuato  a vigilare sul rispetto del Regolamento Comunitario di riferimento, il numero 261 del 2004, sia per quanto concerneva la riprotezione dei passeggeri già in possesso di biglietti, sia sull’eventuale restituzione del costo del biglietto e del pagamento della compensazione pecuniaria.

QUALI DIRITTI PER I PASSEGGERI

Il citato Regolamento CE n. 261/2004, in caso di cancellazione del volo, prevede, all’articolo 5, i seguenti diritti per i passeggeri:

  1. rimborso del prezzo del volo e/o riprenotazione sul primo volo disponibile;
  2. assistenza gratuita e nello specifico, pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto dall’aeroporto al luogo di sistemazione, due chiamate o messaggi;
  3. compensazione pecuniaria da € 250,00 fino ad € 600,00, a seconda della distanza.

I passeggeri, che si sono visti negare i diritti loro spettanti, dovranno inviare – senza indugio – un reclamo alla compagnia per chiederne il riconoscimento.

Tutelattiva e Movimento Consumatori stanno già raccogliendo le adesioni dei passeggeri per la presentazione dei reclami e l’avvio, in caso di rigetto delle richieste in via stragiudiziale, di un’azione collettiva per il riconoscimento dei giusti diritti dei passeggeri.

Chi intende aderire può scrivere all’indirizzo email sportello@tutelattiva.it o trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it.

 

SCIOPERO RYANAIR: AZIONI COLLETTIVE. I VOLI A RISCHIO IN PIEMONTE

Domani, mercoledì 25 luglio e giovedì 26 si prospettano come giornate nere per il traffico aereo.

In Italia decine di migliaia di passeggeri (si stima tra i 50 e i 100 mila) rimarranno a terra a causa dello sciopero del personale Ryanair, da molti indicato come “il più grande sciopero della storia” della compagnia aerea irlandese.

Ben 600 voli saranno cancellati e i disagi riguarderanno l’85% dei passeggeri che avevano comprato il biglietto per viaggiare in quelle date e non potranno volare o lo faranno con ritardi e ai quali la compagnia avrebbe offerto “l’opportunità di essere riassegnati su un volo alternativo operante entro sette giorni prima o dopo il 25 e il 26 luglio”, o, in alternativa, la possibilità di ricevere “il rimborso integrale dei biglietti”.

Ma i passeggeri hanno ben altri diritti.

Va premesso che fino a poco tempo fa lo sciopero è sempre rientrato di diritto nella casistica delle “circostanze eccezionali” che esoneravano la compagnia aerea – in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo – dagli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, in primis l’indennizzo forfettario (cd. compensazione pecuniaria), che varia dai 250 ai 600 euro a seconda della tratta.

Dallo scorso aprile non è più così.

La Corte di Giustizia europea ha infatti stabilito che, perché possa essere considerato una “circostanza eccezionale”, lo sciopero non deve essere inerente all’esercizio ordinario della compagnia e deve sfuggire al suo effettivo controllo: nessun automatismo, pertanto, nell’affermare l’esonero della compagnia dagli obblighi imposti dal regolamento europeo, ma, al contrario, imprescindibile necessità di valutare caso per caso che i due presupposti sussistano effettivamente.

Seguendo il ragionamento della Corte, le compagnie aeree possono quotidianamente trovarsi ad affrontare divergenze o conflitti con i membri del proprio personale e, in quest’ottica, i rischi derivanti dalle conseguenze da decisioni da loro stesse assunte devono essere considerati inerenti al normale esercizio delle attività aziendali.

Ma quali sono, allora, i diritti spettanti ai passeggeri interessati dalla cancellazione o dal ritardo del volo?

In caso di cancellazione la compagnia deve anzitutto offrire al passeggero la scelta tra rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo (ovvero partenza sul primo volo disponibile). Se questo non accade, se cioè la compagnia – come spesso succede, soprattutto nei periodi “caldi”, in cui non ci sono disponibilità di posti su altri voli – si limita a rimborsare il biglietto senza proporre la riprotezione, il passeggero che abbia acquistato un nuovo biglietto (anche da un vettore diverso) ha il diritto di richiedere la differenza di prezzo tra quello rimasto inutilizzato e quello sostitutivo.

È poi molto importante verificare il momento in cui è stata comunicata la cancellazione: il Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede – come detto – il versamento della compensazione pecuniaria, che tuttavia non è dovuta quando la cancellazione viene comunicata con un preavviso di almeno due settimane.

Anche il ritardo all’arrivo superiore alle tre ore – come affermato dalla stessa Corte di Giustizia europea – dà diritto al passeggero di richiedere la compensazione.

Sia in caso di cancellazione che in caso di ritardo prolungato la compagnia è poi sempre tenuta a fornire ai passeggeri l’assistenza prevista dal regolamento europeo (pasti, bevande in relazione alla durata dell’attesa; adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail).

Oltre a quanto sopra, deve essere valutato caso per caso il diritto al risarcimento dei danni ulteriori eventualmente subiti, come ad esempio spese di soggiorno inutilmente sostenute, esborsi per ulteriori trasporti e noleggi di autoveicoli.

IN PIEMONTE

Per quanto riguarda il Piemonte, le partenze previste dall’aeroporto di Torino Caselle che a causa degli scioperi potrebbero subire ritardi o cancellazioni sono 14, con conseguenti possibili disagi per i passeggeri piemontesi in partenza per Spagna, Inghilterra, Belgio, Sud Italia e isole.

I VOLI A RISCHIO

25 luglio:

n. volo Da / a Orario partenza
FR1015 Torino-Londra 10.15
FR4819 Torino-Palermo 12.20
FR9112 Torino-Barcellona 13.30
FR4865 Torino-Bruxelles 13.40
FR1030 Torino-Catania 15.20
FR4819 Torino-Palermo 17.50
FR8715 Torino-Bari 18.20

26 luglio:

n. volo Da / a Orario partenza
FR4819 Torino-Palermo 08.35
FR0465 Torino-Londra 10.15
FR8827 Torino-Brindisi 12.20
FR4917 Torino-Palermo 12.20
FR9112 Torino-Barcellona 13.30
FR1030 Torino-Catania 15.10
FR8715 Torino-Bari 17.45

Movimento Consumatori e Tutelattiva raccoglieranno le adesioni dei passeggeri per la presentazione dei reclami e l’avvio, in caso di rigetto delle richieste in via stragiudiziale, di un’azione collettiva per il recupero del dovuto.

Chi intende aderire può scrivere all’indirizzo email trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it o compilare il form che segue:

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Corfù – Torino Volotea: 3 ore e 40 di ritardo, raffica di reclami

11 luglio. Il volo Volotea parte dall’aeroporto di Corfù con quasi quattro ore di ritardo. Scatta il diritto al diritto all’indennizzo (la “compensazione pecuniaria”), per la distanza inferiore a 1.500 chilometri, pari ad euro 250,00 per persona. In sedici si rivolgono al Movimento Consumatori che in questi giorni invierà i reclami alla Compagnia aerea.

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Scioperi Vueling e Ryanair: 16 voli da Caselle e Levaldigi a rischio

Il personale di volo delle compagnie aeree irlandese e spagnola ha annunciato in questi giorni scioperi per le giornate 21 (Vueling), 25 e 26 luglio (Ryanair).

Per quanto riguarda le partenze previste dall’aeroporto di Torino Caselle, i voli che a causa degli scioperi potrebbero subire ritardi o cancellazioni sono 15, con conseguenti possibili disagi per i passeggeri piemontesi in partenza per Spagna, Inghilterra, Belgio, Sud Italia e isole.

I VOLI A RISCHIO

Sabato 21 luglio, Vueling

n. volo Da / a Orario partenza
VY6513 Torino-Barcellona 15.45

25 luglio, Ryanair

n. volo Da / a Orario partenza
FR1015 Torino-Londra 10.15
FR4819 Torino-Palermo 12.20
FR9112 Torino-Barcellona 13.30
FR4865 Torino-Bruxelles 13.40
FR1030 Torino-Catania 15.20
FR4819 Torino-Palermo 17.50
FR8715 Torino-Bari 18.20

 

26 luglio, Ryanair

 

n. volo Da / a Orario partenza
FR4819 Torino-Palermo 08.35
FR0465 Torino-Londra 10.15
FR8827 Torino-Brindisi 12.20
FR4917 Torino-Palermo 12.20
FR9112 Torino-Barcellona 13.30
FR1030 Torino-Catania 15.10
FR8715 Torino-Bari 17.45

Sempre il 26 luglio, è inoltre previsto un volo da Cuneo Levaldigi a Cagliari alle ore 11.45.

COME COMPORTARSI E QUALI SONO I DIRITTI DEI PASSEGGERI?

E’ importante conoscere i propri diritti in caso di cancellazioni di voli o ritardi, per sapere in anticipo come comportarsi e che cosa si può ottenere dalle compagnie aeree.

Innanzitutto non è detto che lo sciopero annunciato venga confermato e che determini comporti la cancellazione o il ritardo del volo prenotato. Pertanto, se in questa situazione di incertezza si decide autonomamente di acquistare un nuovo biglietto aereo e poi il volo viene confermato, non si può  ovviamente chiedere alcun rimborso.

Se i voli in questione verranno cancellati o subiranno ritardi, si consideri quanto segue.

CANCELLAZIONE

In caso di cancellazione del volo, non ritenendo che uno sciopero annunciato da tempo possa costituire una “circostanza eccezionale” tale da limitare i diritti dei passeggeri (come ad esempio accade in caso di fenomeni atmosferici o altre circostanze imprevedibili) la compagnia è tenuta ad offrire al passeggero la scelta tra rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo (ovvero partenza sul primo volo disponibile), se questo non accade, se cioè la compagnia – come spesso succede, soprattutto nei periodi “caldi”, in cui non ci sono disponibilità di posti su altri voli – si limita a rimborsare il biglietto il passeggero ha il diritto di acquistare un nuovo biglietto aereo (anche di un vettore diverso) e di richiedere la differenza di prezzo tra il biglietto rimasto inutilizzato e quello sostitutivo.

È importante anche verificare il momento in cui viene comunicata l’eventuale cancellazione: il Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede infatti il versamento di un indennizzo forfettario (cd. compensazione pecuniaria), che varia dai 250 ai 600 euro a seconda della tratta, che tuttavia non è dovuto quando la cancellazione viene comunicata con un preavviso di almeno due settimane.

RITARDO

Anche il ritardo all’arrivo superiore alle tre ore si ritiene che – come anche affermato dalla Corte di Giustizia – dia diritto al passeggero all’indennizzo forfettario o compensazione pecuniaria, pari ad € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri e ad € 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3500 chilometri.

Inoltre, come in caso di cancellazione, in caso di ritardo rispetto all’orario di partenza previsto di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km o  di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km, la compagnia è tenuta a fornire ai passeggeri gli obblighi di assistenza previsti dal regolamento europeo (pasti, bevande in relazione alla durata dell’attesa; adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail).

RISARCIMENTO DEI DANNI?

Oltre a quanto sopra, potrà essere valutato caso per caso il diritto al risarcimento dei danni ulteriori eventualmente subiti, come ad esempio spese di soggiorno, ulteriori trasporti e noleggi di autoveicoli.

Il Movimento Consumatori fornisce assistenza ai passeggeri che dovessero essere lasciati a terra o subire un ritardo prolungato. In caso di necessità si può scrivere all’indirizzo email trasporti.piemonte@movimentoconsumatori.it.

Per conoscere più dettagliatamente i propri diritti, è possibile consultare il sito dell’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile)

 

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Trenitalia: rimborsi integrali ai passeggeri per interruzione linea Mondovì-Fossano

Il 27 aprile scorso la circolazione ferroviaria fra Fossano e Mondovì, sulla linea Torino – San Giuseppe Cairo, è stata sospesa a seguito del deragliamento di un treno regionale veloce avvenuto per una collisione del convoglio con la gru di una ditta privata.

Ciò ha creato notevoli ritardi e gravi disagi ai passeggeri in partenza da Torino e diretti in Liguria per il lungo ponte di fine aprile.

L’arrivo da Torino di numerosi convogli tra il pomeriggio del 27 ed il giorno successivo ha provocato in poche ore un accumulo di migliaia di persone a Fossano, mentre gli unici quattro autobus messi a disposizione dal gestore hanno stentato a smaltire i passeggeri, che si sono trovati in molti casi ad attendere per diverse ore un mezzo sostitutivo.

A seguito della presentazione di reclami per i propri associati con cui il Movimento Consumatori ha contestato a Trenitalia la grave carenza informativa e la totale mancanza di assistenza (pasti e bevande, in alcuni casi pernottamento, come stabilito dalla normativa europea), l’impresa ha riconosciuto, “trattandosi di un evento eccezionale e di particolare entità“,  il rimborso integrale del biglietto.

Alla richiesta inizialmente presentata dai diretti interessati Trenitalia aveva dato risposta negativa.